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Nella precedente news (parte2) abbiamo visto che il titolare di uno studio dentistico professionale può assumere il ruolo di RIR – Responsabile Impianto Radiologico, ora vediamo nelle altre realtà cosa cambia.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Nel caso dell’ambulatorio odontoiatrico o di un poliambulatorio in cui sia presente un’area odontoiatrica, quindi di una società (snc, sas, srl), ci possono essere tre differenti situazioni:

  1. l’esercente (legale rappresentante) è un odontoiatra, in questo caso può essere anche RIR per tutte le tipologie di apparecchi radiologici odontoiatrici;
  2. l’esercente (legale rappresentante) non è odontoiatra, ma nell’ambulatorio sono presenti solo apparecchiature rx di tipo endorale con tensione massima di 70kV, in questo caso il Direttore Sanitario (odontoiatra) può assumere il ruolo di RIR;
  3. l’esercente (legale rappresentante) non è odontoiatra e nell’ambulatorio sono presenti apparecchi rx del tipo ortopantomografo (panoramico) o cone beam ct (3D), in questo né l’esercente né il Direttore Sanitario (odontoiatra) possono assumere il ruolo di RIR.

Se l’ambulatorio rientra nel caso 3 allora occorre nominare un RIR che abbia i requisiti previsti dall’art.7 del D.Lgs.101/2020, pertanto dovrà essere un medico radiologo.

 

Newton segue i propri clienti con il servizio di Radioprotezione e Fisica Medica al fine di applicare quanto previsto nella nuova normativa, operiamo in Emilia Romagna in particolare nelle Province di Parma, Reggio, Modena e Bologna.

 

Newton snc

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