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Con le modifiche del comma 2 dell’art. 5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

In conclusione, ad oggi e fino al 15 giugno, per quanto sopra è ancora valido l’obbligo, per operatori e pazienti, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti gli studi / ambulatori / poliambulatori